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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13342 del 28/04/2022 (Rv. 664636 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE | Obbligo del creditore soddisfatto di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie date per il credito - Contenuto - Garanzie reali e vincolo derivante da pignoramento immobiliare - Differenze - Atto negoziale autorizzativo e atto processuale di rinuncia agli atti esecutivi - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664636-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE

In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dai promissari acquirenti nei confronti dei creditori procedenti, i quali - ricevuto dagli attori il pagamento del debito dell'esecutato - avevano omesso di adoperarsi per l'estinzione del processo esecutivo attraverso il deposito di regolari atti di rinuncia).

Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)