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Sez. 3 - , Sentenza n. 5790 del 08/03/2017 (Rv. 643399 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Azione di risoluzione per inadempimento (e risarcimento danni) nei confronti di società colpita da confisca antimafia – Competenza del giudice civile – Limite “ratione temporis” – Individuazione – Fattispecie in tema di preliminare di locazione.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643399-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Spetta al giudice civile - e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale - la competenza ad accertare, in via definitiva, la risoluzione del contratto nonchè la sussistenza e l’ammontare del credito risarcitorio consequenziale nei confronti di una società il cui intero capitale ed il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della l. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, cd. codice antimafia. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie relativa ad un’azione di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni nei confronti del promittente conduttore colpito da confisca antimafia, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il processo civile potesse essere sospeso per accertare la buona fede degli attori mediante incidente di esecuzione penale ed aveva delibato le pretese dei promittenti locatori secondo la disciplina dei contratti).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1579

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)