Sez. 2, Sentenza n. 521 del 23/01/1988 (Rv. 457032 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'alienazione o la trasformazione del bene prevista dall'art. 1492, comma terzo, cod. civ., può assumere, ex se, il valore e produrre l'effetto giuridico propri di una rinuncia o di una deroga anche tacita alla risoluzione contrattuale ed alle conseguenti pretese quando il compratore non si limiti a far un uso normale della cosa ma ne modifichi l'originaria identità strutturale o la conformazione (anche senza mutarne il genere o la destinazione), in quanto tale trasformazione, intesa come condizione obiettiva della cosa, è di ostacolo alla risoluzione per inadempimento non permettendo o rendendo estremamente difficile la restituzione del bene al venditore nello stato in cui trovavasi prima della consegna, e denota l'intenzione del compratore di accettare la cosa nonostante la presenza dei vizi. (V 2891/84; (V 111/82; (V 2786/72).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)