Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 04/04/1998 (Rv. 514229 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Uso e trasformazione della "res empta" - Preclusione della risoluzione del contratto - Condizioni - Fattispecie relativa all'acquisto da parte di una società sportiva di giocatore risultato non in perfette condizioni fisiche.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
L'azione redibitoria deve ritenersi preclusa a norma dell'art. 1492 cod. civ. quando il compratore, utilizzando la "res empta", e così determinandone la trasformazione, modificazione o consumazione, abbia in tal modo espresso la volontà di accettare il bene pur nella consapevolezza dei vizi da cui è affetto e di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione. (Nella specie, in relazione all'acquisto da parte di una società sportiva di un giocatore risultato non in perfette condizioni fisiche per i postumi di un intervento chirurgico al menisco, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto preclusa l'azione redibitoria alla società per avere essa utilizzato il giocatore in due stagioni di campionato, spendendo così parte delle sue energie sportive, e aver continuato a fruire delle prestazioni del suddetto giocatore anche dopo l'accertamento dei postumi dell'intervento chirurgico, tenendo in tal modo un comportamento incompatibile con la volontà di provocare l'immediato scioglimento del vincolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)