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Sez. L, Sentenza n. 3802 del 25/06/1985 (Rv. 441388 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441388-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, e potendo di conseguenza essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità, o quivi essere anche sollevata d'ufficio, non può tuttavia essere fine a sè stessa, ma deve pur sempre essere rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione di quella eccezione, ed avere quindi portata strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso per Cassazione - di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo. (Conf 3471/84, mass n 435488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)