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Sez. 1, Sentenza n. 4389 del 13/05/1987 (Rv. 453122 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA DAL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - MANCATO ACCERTAMENTO DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL PROPRIO CONVINCIMENTO SUI FATTI STESSI - RIMESSIONE DELLA SENTENZA AL GIUDICE DI MERITO AI FINI DI DETTO ACCERTAMENTO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEPITA INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 244, SECONDO COMMA, COD. CIV..*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453122-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA DAL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - MANCATO ACCERTAMENTO DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL PROPRIO CONVINCIMENTO SUI FATTI STESSI - RIMESSIONE DELLA SENTENZA AL GIUDICE DI MERITO AI FINI DI DETTO ACCERTAMENTO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEPITA INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 244, SECONDO COMMA, COD. CIV..*

Perché la Corte di Cassazione possa essere investita dell'esame di una questione di costituzionalità dichiarata manifestamente infondata dal giudice del merito, è necessario, considerata la preliminarità della valutazione della Rilevanza rispetto a quella della non manifesta infondatezza, che possa o prendere atto di un giudizio di Rilevanza implicitamente o esplicitamente dato dal giudice del merito o che possa direttamente esprimere il giudizio di Rilevanza in base ai fatti che risultino accertati dalla sentenza impugnata. Se non ricorrono tali estremi perché il giudice del merito non ha accertato i fatti o ha insufficientemente motivato il proprio convincimento sui fatti stessi, la sentenza deve essere rimessa al giudice del merito per tale accertamento ai fini del giudizio sulla Rilevanza della questione di costituzionalità. (nella specie, il giudice del merito, senza ammettere le prove dedotte né disporre una perizia medico legale per giungere ad un esatto accertamento dei fatti, aveva ritenuto irrilevante la questione di incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma, cod. civ. che fa decorrere la decadenza dall'Azione di disconoscimento della paternità dal giorno della nascita del figlio anche nell'ipotesi d'impotenza di cui all'art. 235 cod. civ., in quanto l'accertata impotenza attuale dell'istante non escludeva una sua precedente capacità di procreare). (V 3802/85, mass n 441388; (V 3471/84, mass n 435488; (V 2476/83, mass n 427340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)