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Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 28/06/2002 (Rv. 555448 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Divieto di introduzione o prosecuzione di azioni esecutive individuali - Derogabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555448-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

La disposizione dettata dall'art. 168 della legge fallimentare, nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali promosse sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza di quanto disposto dal precedente art. 51, che, nel sancire analogo divieto con riferimento ai beni compresi nel fallimento, fa purtuttavia salve le eventuali, diverse disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)