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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 19/03/1998 (Rv. 513751 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Concordato preventivo - Applicazione della disciplina del credito fondiario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513751-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

L'art. 42 del testo unico 16 luglio 1905, n. 647, nella parte in cui consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall'art. 168 legge fall., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe a differenza dell'art. 51 che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Testo Unico 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)