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Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 26/10/1966 (Rv. 325016 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - FINANZIAMENTO MEDIANTE CAMBIALE - SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA GRADUALE DI BOLLO ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325016-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - FINANZIAMENTO MEDIANTE CAMBIALE - SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA GRADUALE DI BOLLO ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - CONDIZIONI.*

Secondo la nota aggiunta all'art 4, lett C) della tariffa all a alla legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269, nel testo modificato dagli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n 261) nel caso di cessione pro soluto e pro solvendo di annualita o contributi governativi o di enti pubblici ovvero di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di finanziamento di cui all'art 28, lett C) della medesima tariffa, modificato dall'art 2 della citata legge n 261 del 1953 tanto alle cessioni di credito che agli Atti di finanziamento si applica la minore aliquota dello zero virgola cinquanta per cento, purche nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali esso e stipulato e l'efficacia della cessione stessa non sia estesa ad altre operazioni. Alla stessa condizione, qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, e subordinata la possibilita che l'imposta graduale di bollo, scontata sulle cambiali, surroghi ad ogni effetto l'imposta proporzionale di registro sul finanziamento stesso. Essendo richiesto, ai fini dell'agevolazione, un rapporto di strumentalita necessario ed esclusivo tra cessione e finanziamento, occorre che il negozio sia compiuto in modo tale da escludere ab origine che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione. A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere condotta in conformita al disposto dell'art 8, comma primo, della legge di registro, prendendo in considerazione l'intrinseco contenuto degli Atti e gli effetti che essi possano comunque determinare, indipendentemente dalla comune intenzione dei contraenti, per accertare se, oggettivamente, il potenziale valore strumentale dell'atto escluda che le sue clausole, considerate individualmente o nel loro complesso, possano aprire un varco attraverso il quale il negozio, nel corso dello svolgimento del rapporto, devii dalla sua originaria ed apparente destinazione, estendendosi ad altre operazioni che verrebbero ad usufruire indebitamente del trattamento tributario di favore. Pertanto, in caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre che l'atto contenga clausole limitative del normale effetto della cessione dei crediti, le quali escludano che il credito ceduto possa essere destinato dal cessionario a scopo diverso da quello dell'Estinzione del finanziamento. (Conf 2353/65; 507/65; 2519/64; 2101/64; 1797/64).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)