Sez. 1, Sentenza n. 2866 del 05/09/1968 (Rv. 335565 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI -APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI -APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Secondo la nota aggiunta all'art. 4 lett. C. della tariffa all. A alla legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269), nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della l. 4 aprile 1953 n. 261, nel caso di cessione pro soluto o pro solvendo di annualita o contributi governativi, o di enti pubblici, ovvero di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 28 lett. C. della medesima tariffa, modificato dall'art. 2 della citata legge n. 261 del 1963, tanto alle cessioni di credito che agli Atti di finanziamento si applica la minore aliquota dello 0, 50 per cento, purche nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali esso e stipulato e l'efficacia della cessione stessa non sia estesa ad altre operazioni. Essendo richiesto, ai fini dell'agevolazione, un rapporto di strumentalita necessario ed esclusivo fra cessione e finanziamento, occorre che il negozio sia compiuto in modo tale da escludere ab origine che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione. A tale fine l'indagine del giudice di merito deve essere condotta in conformita al disposto dell'art. 8 comma 1 della legge di registro, prendendo in considerazione l'intrinseco contenuto dell'atto e gli effetti che esso possa comunque determinare, indipendentemente dalla comune intenzione dei contraenti, per accertare se, oggettivamente, il potenziale valore strumentale dell'atto escluda che le sue clausole considerate individualmente, o nel loro complesso, possano aprire un varco attraverso il quale il negozio, nel corso dello svolgimento del rapporto, devii dalla sua originaria ed apparente destinazione, estendendosi ad altre operazioni che verrebbero ad usufruire indebitamente del trattamento tributario di favore. Pertanto nel caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre che l'atto contenga clausole limitative del normale effetto della cessione dei crediti, le quali escludano che il credito ceduto possa essere destinato dal cessionario a scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamento. Il convincimento espresso al riguardo dal giudice di merito non e censurabile in Cassazione se l'accertamento e stato condotto attraverso una interpretazione delle clausole contrattuali adeguatamente motivata ed immune da vizi logico giuridici. (V. 1721-67, massima n. 328576 2605-66, massima n. 325016.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)