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Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 16/05/2003 (Rv. 563202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione a titolo oneroso di un bene relativo all'impresa - Plusvalenza - Calcolo - Riferimento al corrispettivo conseguito - Necessità - Riferimento al valore venale del bene - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563202-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di reddito d'impresa, l'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce, con riferimento alla plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di un bene relativo all'impresa, che essa è costituita dalla differenza tra il "corrispettivo" conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Pertanto, sulla base dell'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre fare riferimento soltanto al maggiore ammontare del ricavato della vendita rispetto al costo d'acquisto, cioè all'entità della monetizzazione dell'incremento patrimoniale, con la conseguenza che non sono legittime revisioni dell'imponibile in base al semplice riscontro dell'inferiorità di detto ricavato rispetto al valore di mercato, restando salva la sola facoltà dell'ufficio di dedurre e dimostrare l'eventuale divergenza del prezzo effettivamente riscosso rispetto a quello enunciato nel contratto di vendita (se del caso avvalendosi degli elementi presuntivi offerti dal valore venale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)