Sez. 5, Sentenza n. 26341 del 16/12/2009 (Rv. 610982 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento dell'IVA - Ricorso al metodo induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Sbilancio tra costi e ricavi - Sufficienza - Esclusione - Riferimento a studi di settore od indagini statistiche mirate - Necessità - Contrasto tra la realtà del contribuente e regole economiche di comune esperienza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo - pur ammissibile, in presenza di contabilità formalmente regolare (ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti, nonché (ai sensi dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427) in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del d.l. n. 331 cit.- è illegittimo quando l'accertamento si fondi sull'unica presunzione dello sbilancio tra costi e ricavi, senza fare riferimento alcuno a studi di settore od indagini statistiche mirate, né evidenziare che lo stato economico della ditta presenta caratteristiche di stranezza, singolarità e contrasto con elementari regole economiche di esperienza, tali da renderlo immediatamente percepibile come inattendibile secondo il senso comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)