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Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 22/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213261 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Ipotesi di reato di cui agli artt. 11 e 12 legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 733 cod. pen. - Natura.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213261-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO

Nel danneggiamento previsto dagli artt. 11 e segg. della legge 1 giugno 1939 n. 1089 il bene culturale ha una tutela diretta, perché già individuato dall'autorità, mentre nel danneggiamento di cui all'art. 733 cod. pen. questo accertamento manca, e la culturalità rileva obiettivamente solo ai fini della punibilità, purché il pregiudizio sia gigante. Ne consegue che mentre nel primo caso la culturalità del bene è già stata stabilita nei modi previsti e dalla competente autorità amministrativa, nel secondo il pregiudizio e la sua entità devono essere determinati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 733, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)