Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 29/04/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211207 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Ipotesi di reato di cui agli artt. 11 o 12 legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 733 cod.pen - Natura - Concorso formale - Ammissibilità - Ragione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
La contravvenzione di cui agli artt. 11 o 12 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 configura un reato di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza l'autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato anche ove non produca concretamente una lesione del patrimonio storico-artistico della nazione. Al contrario la contravvenzione di cui all'art. 733 cod.pen. configura un reato di evento, e più esattamente un reato di danno, giacché si perfeziona solo quando la condotta dell'agente provochi la distruzione, il deterioramento o, il danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale.Il ché vuol dire che quando una condotta concreta violi entrambe le disposizioni si configura un concorso formale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 733, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)