Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 27/06/1967 (Rv. 328392 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI, IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI, IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
La responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei loro domestici e dei loro commessi, prevista dall'art 2049 cod civ, postula, da un lato, un rapporto di lavoro o di commissione e, dall'altro un collegamento tra il fatto dannoso del domestico o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate. In relazione a quest'ultimo requisito, affinche il fatto illecito del commesso risalga al committente, non e necessario che sussista, tra le mansioni affidate al primo e l'evento, un rapporto di causalita, essendo, invece, sufficiente un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'incombenza del commesso abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purche sempre nell'ambito delle sue mansioni. (Conf 1635'64; V 2368'66; 1063'66; 609'66; 1932'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)