Sez. 3, Sentenza n. 3485 del 24/10/1968 (Rv. 336628 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELL'INCOMBENZA - MANSIONI AFFIDATE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA - NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELL'INCOMBENZA - MANSIONI AFFIDATE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA - NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
La responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei loro domestici e dei loro commessi, prevista dall'art. 2049 cod. civ., postula, da un lato, un rapporto di lavoro o di commissione e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del domestico o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate. In relazione a quest'ultimo requisito, affinche il fatto illecito del commesso risalga al committente, non e necessario che sussista, tra le mansioni affidate al primo e l'evento, un rapporto di causalita, essendo, invece, sufficiente un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'incombenza del commesso abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento, anche se commesso abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purche sempre nell'ambito delle sue mansioni. Conforme alle sent. N. 1598-67, massima n. 328392' 1635-64' Cfr. 2368-66' 1063-66' 609-66' 1932-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)