Sez. L, Sentenza n. 5040 del 24/05/1999 (Rv. 526582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto all'assegnazione di mansioni superiori - Condizioni - Svolgimento di mansioni in funzione istituzionalmente vicaria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori può essere giustificata dalla particolare natura dell'attività espletata, come avviene nel caso dei cosiddetti sostituti programmati (nella specie, delle Ferrovie dello Stato), e cioè di quei dipendenti che espletano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; sicché in tal caso non vi è l'insorgenza del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., né la maturazione del diritto alla promozione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)