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Sez. 3, Sentenza n. 4712 del 24/09/1985 (Rv. 442150 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - TABELLA A ALLEGATA ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 990 - PRECISIONE DI MINIMI DI GARANZIA PER OGNI PERSONA DANNEGGIATA - RIFERIMENTO AI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO DANNI ALLA PERSONA.*
Stato
decisa il 1985-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442150-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - TABELLA A ALLEGATA ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 990 - PRECISIONE DI MINIMI DI GARANZIA PER OGNI PERSONA DANNEGGIATA - RIFERIMENTO AI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO DANNI ALLA PERSONA.*

La tabella a allegata alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, nel fissare i minimi di garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge stessa "per ogni persona danneggiata" si riferisce ad ogni soggetto che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non a qualsiasi altro soggetto cui per effetto del sinistro siano derivati danni. Ne consegue che in caso di morte di una persona in un incidente stradale i minimi di garanzia operano una sola volta per il singolo soggetto deceduto e non tante volte per quanti sono i superstiti di questo che assumono di avere subito un danno, salvo che in Sede di contrattazione individuale le parti pattuiscano diversamente, dato che nella disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 l'autonomia privata trova limiti circa i minimi di garanzia e non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)