Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 28/06/1986 (Rv. 447094 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - ACQUIRENTE DI UN DIRITTO SU UNO DEGLI IMMOBILI COMUNI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI DIVISIONE - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - ACQUIRENTE DI UN DIRITTO SU UNO DEGLI IMMOBILI COMUNI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI DIVISIONE - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO.*
Nel giudizio di divisione di una comunione di beni, il terzo acquirente di un diritto su uno degli immobili comuni, per atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, non è parte necessaria del giudizio, ma, se non chiamato ad intervenirvi, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce, con la conseguenza che egli, ove danneggiato dalla ripartizione, potrà pretendere che si proceda a nuova divisione. (V 1782/63, mass n 262731; (Conf 4703081, mass 415428).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)