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Sez. 2, Sentenza n. 1782 del 28/06/1963 (Rv. 262731 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COEREDI - INTERVENTO DEL CESSIONARIO DELLA QUOTA.*
Stato
decisa il 1963-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262731-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COEREDI - INTERVENTO DEL CESSIONARIO DELLA QUOTA.*

Nel giudizio di divisione sono litisconsorti necessari i coeredi anche se abbiano ceduto la loro quota a terzì il cessionario di tutta o parte della quota e parte secondaria nel senso che, mentre la sua assenza non rende la sentenza inutiliter data, egli puo intervenire nel giudizio per far valere le sue ragioni o puo essere chiamato da una delle parti principali affinche la sentenza pronunciata nel giudizio di divisione faccia stato anche nei suoi confronti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)