Sez. L, Sentenza n. 14849 del 03/08/2004 (Rv. 575186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Presunzione di gratuità - Contenuto - Utilizzabilità sia in favore che contro il lavoratore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La generale presunzione di onerosità della prestazione di lavoro ex art. 2094 cod. civ., basata sui criteri della normalità, apparenza e buona fede, è applicabile non solo a favore del lavoratore, ma anche a carico dello stesso, quando è l'altra parte ad avere interesse a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro; in tal caso per la determinazione dell'aliunde perceptum il giudice di merito può utilizzare tutti gli elementi di fatto disponibili, compresa la valutazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato, in una fattispecie di illegittimo licenziamento, la detrazione, dalla somma dovuta al lavoratore ingiustamente licenziato, dell'aliunde perceptum, sull'assunto che il datore di lavoro, pur in presenza di un'attività lavorativa svolta dall'ex dipendente, non aveva fornito la prova che essa era retribuita).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)