Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016 (Rv. 639964 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE | Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1117 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)