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Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013 (Rv. 624593 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE | Spese di conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Configurabilità - Condizioni e limiti - Spese per la fruizione del bene o per l'adempimento di obblighi fiscali - Ripetibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624593-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE

L'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)