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Sez. 2, Sentenza n. 213 del 30/01/1970 (Rv. 345024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - DELLA PARTE - TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE -CONSEGNA DI COPIA IN FORMA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - DELLA PARTE - TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE -CONSEGNA DI COPIA IN FORMA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*

La notificazione delle sentenze al domicilio reale della parte non impedisce il decorso del termine per la impugnazione nei confronti di colui ad iniziativa del quale la notificazione e stata eseguita. Il termine di notificazione decorre anche se la notificazione sia avvenuta con la consegna di copia munita di formula esecutiva, essendo irrilevante il fine processuale perseguito dalla parte notificante. (Conf 1995-65 V 2500-67, massima n 329814).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)