Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 17/10/1967 (Rv. 329814 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - DELLA PARTE, ANZICCHE PRESSO IL PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - DELLA PARTE, ANZICCHE PRESSO IL PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE DELL'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE.*
Il fatto che la notificazione della sentenza sia avvenuto al domicilio reale dell'intimato gia costituito a mezzo di procuratore, anziche presso il procuratore costituito, non impedisce il decorso del termine di impugnazione nei confronti di colui ad iniziativa del quale la notificazione e stata eseguita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)