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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 907 del 16/01/2017 (Rv. 643152 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Concordato preventivo con riserva - Incompetenza per territorio - Momento in cui può essere rilevata da parte del tribunale - Declaratoria di incompetenza - Principio della "translatio iudicii" - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643152-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. con riserva, il rilievo della incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell'art. 38 c.p.c., può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l’allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l.fall. L’eventuale declaratoria di incompetenza comporta la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente ex art. 9-bis l.fall., secondo il criterio generale della "translatio iudicii".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)