Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 02/04/2012 (Rv. 622191 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Incompetenza in ragione di territorio - Rilevabilità - Termine di decadenza - Prima udienza di trattazione - Procedimenti camerali - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Controversie in materia fallimentare - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (ed ora nel nuovo testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile "ratione temporis"), che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; pertanto, la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9 legge fall. deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 legge fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)