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Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 31/03/2016 (Rv. 639321 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - COMPETIZIONI SPORTIVE | Contratto di scommessa su eventi sportivi - Mancato pagamento della vincita realizzata - Coobbligazione dell'ente concedente per i debiti contratti dal concessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639321-01

GIUOCO E SCOMMESSA - COMPETIZIONI SPORTIVE

Nel caso di inadempimento del contratto di scommessa su eventi sportivi stipulato tra il concessionario del servizio e lo scommettitore, consistente nel mancato pagamento della vincita realizzata (nella specie, derivata da giocate multiple su partite del campionato di calcio), non è configurabile, unitamente a quella del concessionario, una coobbligazione dell'ente concedente (nella specie, Coni Servizi s.p.a.) per i debiti contratti dal primo, atteso che, dall'esame della normativa che regola il rapporto tra i menzionati soggetti, non si evince alcuna disposizione, esplicita o implicita, derogatoria della previsione di cui all'art. 1372 c.c. o fondante un'obbligazione di garanzia a carico del concedente, né analoga disposizione è ricavabile dalla convenzione che regola i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario, alla quale è estraneo lo scommettitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1934, Decr. Minist. Finanze 02/06/1998 num. 174, DM Finanze 07/04/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)