Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013 (Rv. 626377 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Condizioni generali contenute in regolamento - Disciplina del contratto concluso con la giocata - Clausola di esonero da responsabilità del gestore e dei ricevitori - Applicabilità in ipotesi di mancata trasmissione della matrice - Sussistenza.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
In tema di concorsi pronostici, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore con la giocata, disciplinano il contratto complesso ed unitario così concluso, con la conseguenza che la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati (nella specie, di cui all'art. 11 del d. m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") si applica anche nel caso in cui la matrice della giocata non sia stata trasmessa al medesimo gestore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1935, DM Finanze 29/10/1957 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)