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Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 03/02/2006 (Rv. 586827 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ | Contraffazione - Accertamento - Oggetto - Novità dell'idea oggetto di privativa - Utilizzazione da parte del contraffattore - Giudizio di merito - Motivazione - Modalità - Insindacabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586827-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ

In tema di brevetti per modelli di utilità, l'accertamento della contraffazione riposa su un giudizio di valore, avente ad oggetto sia l'utilizzazione da parte del contraffattore della novità ideativa oggetto di privativa, sia la sussistenza della novità rispetto all'anteriorità; tale giudizio è riservato al giudice di merito, il quale deve darne persuasiva motivazione, con esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti; esso, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, purchè sia sorretto da motivazione congrua e non inficiata da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)