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Sez. 6, Sentenza n. 35869 del 16/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286976-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Precedente condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286976-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)