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Sez. 5 - , Sentenza n. 28360 del 04/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021) Rv. 281629 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività anche nel corso dell’esecuzione della misura - Ragioni - Sopravvenuta condanna a pena inferiore - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281629-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, quale regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della sua esecuzione della misura, sicché la custodia in carcere non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)