Sez. 5, Sentenza n. 2776 del 08/02/2006 (Rv. 586961 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Immobili strumentali previsti dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643 del 1972 - Esenzione dall'imposta - Fabbricati - Applicabilità - Terreni - Strumentalità - Prova - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM decennale, il diritto alla esenzione dal tributo, prevista dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, riguarda i fabbricati, solo ai quali si attaglia il requisito secondo cui la destinazione ad altri scopi richiede modifiche strutturali. I terreni possono essere coinvolti nella agevolazione - che è norma non suscettibile di applicazione analogica - solo in quanto svolgano una funzione servente in vantaggio del fabbricato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)