Sez. 5, Sentenza n. 215 del 07/01/2005 (Rv. 579397 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali - Pertinenze - Esenzione dall'INVIM decennale - Requisiti - Non suscettibilità del bene pertinenziale di diversa destinazione senza radicale trasformazione - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM decennale, ai fini dell'applicazione dell'esenzione che l'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694), estende alle pertinenze dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali, occorre che il giudice di merito accerti (con onere probatorio a carico del contribuente) non solo l'esistenza del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 cod. civ., ma anche l'ulteriore requisito della non suscettibilità del bene pertinenziale - oltre che del fabbricato principale - di diversa destinazione senza radicale trasformazione, non essendovi motivo, in conformità alla "ratio" della norma di esenzione, di distinguere il regime agevolativo del fabbricato principale da quello applicabile per l'immobile destinato al suo servizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)