Sez. L, Sentenza n. 7557 del 01/04/2014 (Rv. 630267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Servizio militare di leva prestato durante la seconda guerra mondiale - Contribuzione - Convenzione Italia - Jugoslavia ratificata con legge n. 885 del 1960 - Computo ai fini dei trattamenti assicurativi da parte dell'ente previdenziale italiano - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Per l'erogazione delle prestazioni assicurative da parte dall'ente previdenziale italiano, non può essere computata la contribuzione versata per il servizio militare di leva prestato durante la seconda guerra mondiale in favore di cittadino italiano divenuto poi cittadino jugoslavo per effetto del Trattato di pace, rientrando tale contribuzione tra quelle computabili ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente di previdenza jugoslavo.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 CORTE COST., Legge 11/06/1960 num. 885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)