Sez. L, Sentenza n. 19239 del 14/09/2007 (Rv. 598921 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Rapporto di lavoro militarizzato - Convenzione Italia - Jugoslavia ratificata con legge n. 885 del 1960 - Periodi di assicurazione anteriori al 1° maggio 1945 - Rilevanza ai fini della liquidazione delle prestazioni da parte degli istituti assicuratori jugoslavi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Qualora un lavoratore abbia svolto attività lavorativa come militarizzato, e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva, non può essere riconosciuta in suo favore, per il medesimo periodo, la contribuzione figurativa, atteso che, secondo la legislazione italiana (artt. 7, 8, 9 e 10, legge n. 55 del 1958), la contribuzione figurativa non trova applicazione per i periodi di servizio militare (nel periodo dal 10 giugno 1940 a 15 ottobre 1946) - cui sono equiparati i periodi militarizzati prestati presso le amministrazioni e le aziende private - già coperti da assicurazione obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato. La fattispecie è regolata, infatti, dalla Convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (ratificata e resa esecutiva con legge n. 885 del 1960), e dell'annesso scambio di note - secondo cui i periodi di assicurazione anteriore al 1° maggio 1945 sono presi in considerazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni, dagli istituti assicuratori jugoslavi ove si tratti di cittadini italiani che abbiano acquisito la nazionalità jugoslava a seguito del Trattato di pace, la quale prevale anche sulla norma interna e afferma che tutti i periodi di lavoro, all'epoca prestati, sono coperti da assicurazione e presi in carico dallo stato di cittadinanza preesistente o successiva alla fine della guerra, senza distinzione tra periodi di contribuzione effettiva e figurativa, privati, militari o militarizzati.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 CORTE COST., Legge 11/06/1960 num. 885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)