Sez. 2, Sentenza n. 12321 del 08/10/2001 (Rv. 549537 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Concorrenza - Libera prestazione dei servizi - Attività di collocamento dei lavoratori - Uffici pubblici di collocamento di manodopera - Criteri di valutazione.
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Il divieto di qualunque attività di mediazione o di interposizione tra la domanda e l'offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento, integra una violazione della disciplina comunitaria della concorrenza, da parte degli stati membri, ex artt. 85, 86 e 90 del Trattato CEE se da origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire le disposizioni di cui all'art. 85 del Trattato. Ciò si verifica, in particolare, qualora gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro e l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizione di legge che vietano dette attività comminando sanzioni penali ed amministrative (v. Corte CEE sentenza n. 11/11/1997). Ne deriva che per decidere circa la nullità per violazione delle norme imperative di un contratto di intermediazione di manodopera è necessario accertare se gli uffici di collocamento siano o no palesemente in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 85, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 86, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 90, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)