Sez. L, Sentenza n. 7152 del 09/05/2003 (Rv. 562842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Incompatibilità del monopolio pubblico del collocamento con l'ordinamento comunitario ex sentenza della Corte di giustizia in causa 258 - 98 - Condizioni - Concorso congiunto delle stesse - Necessità - Relativo accertamento - Questione di fatto devoluta al giudice di merito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Perché la normativa italiana in materia di collocamento, di cui alla legge n. 264 del 1949, possa ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare con l'art. 90 del Trattato CE (ora art. 86 CE), è necessario, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 8 giugno 2000, in causa 258-98, che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietino le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative; le attività di collocamento possano estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. Ne consegue che il contrasto tra normativa nazionale e diritto comunitario è ravvisabile quando con un determinato contenuto della normativa nazionale si combinino concrete circostanze, tali da influire negativamente sulla funzionalità del mercato, con incidenza solo potenziale, ma non meramente astratta, sugli scambi tra Stati membri. L'accertamento della sussistenza o meno di tali circostanze dà luogo ad una questione di fatto, come tale devoluta all'accertamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il contrasto tra la normativa nazionale, per la cui violazione era stata emessa una ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, e il diritto comunitario ritenendo che la circostanza che il collocamento pubblico non era in grado di sopperire alla domanda di lavoro non fosse in realtà configurabile con riferimento all'inizio degli anni '90).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 90, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)