Sez. L, Sentenza n. 4020 del 11/06/1988 (Rv. 459148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETO PER I DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - ESTENSIONE - SERVIZIO NON DI RUOLO RETROATTIVAMENTE DICHIARATO DALLA LEGGE SERVIZIO DI RUOLO - RILEVANZA - CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS PER DETTO SERVIZIO - INUTILIZZABILITÀ AI FINI DELLA PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETO PER I DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - ESTENSIONE - SERVIZIO NON DI RUOLO RETROATTIVAMENTE DICHIARATO DALLA LEGGE SERVIZIO DI RUOLO - RILEVANZA - CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS PER DETTO SERVIZIO - INUTILIZZABILITÀ AI FINI DELLA PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA.*
Il divieto dell'art. 38 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (che, escludendo dall'Assicurazione generale obbligatoria per la Invalidità e vecchiaia i dipendenti pubblici iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, non permette la coesistenza di due rapporti assicurativi obbligatori per un medesimo periodo lavorativo) opera, con conseguente caducazione della posizione assicurativa costituita presso l'INPS, anche nell'ipotesi in cui il servizio non di ruolo al quale tale posizione si riferisce sia retroattivamente dichiarato dalla legge (nella specie, n. 226 del 1963) servizio di ruolo e comporta l'inutilizzabilità, ai fini della pensione supplementare di vecchiaia ex art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, dei contributi versati all'INPS in relazione al periodo di servizio suindicato. (V 1929/86, mass n 445192; (V 5896/81, mass n 416648).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 27/02/1963 num. 226 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)