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Sez. L, Sentenza n. 5896 del 07/11/1981 (Rv. 416648 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI MINORI - CUMULO DI DETTE PENSIONI CON QUELLE SOSTITUTIVE AD ESSI PROPRIE - DIVIETO - RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE STATALE DI UN PRECEDENTE PERIODO DI ASSICURAZIONE PRESSO L'INPS - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN TALE PERIODO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DELLA ASSICURAZIONE INPS - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416648-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI MINORI - CUMULO DI DETTE PENSIONI CON QUELLE SOSTITUTIVE AD ESSI PROPRIE - DIVIETO - RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE STATALE DI UN PRECEDENTE PERIODO DI ASSICURAZIONE PRESSO L'INPS - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN TALE PERIODO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DELLA ASSICURAZIONE INPS - INAMMISSIBILITÀ.*

Dall'art. 38 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che vieta per i dipendenti statali e degli enti pubblici minori il cumulo della Assicurazione obbligatoria i.V. E S. presso l'i.N.P.S. con le forme previdenziali, sostitutive della medesima, ad essi proprie, deriva che il pubblico dipendente il quale, dopo l'ammissione nei ruoli organici, riscatti ai fini della pensione statale un precedente periodo di Assicurazione presso l'i.N.P.S. non può più utilizzare i contributi versati in tale periodo ai fini della prosecuzione dell'Assicurazione INPS. (V 3315/68, mass n 336312).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)