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Sez. 2, Sentenza n. 3365 del 20/11/1971 (Rv. 354897 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - OMESSA ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO CATASTALE - INDETERMINABILITA DEL VALORE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - NON SORRETTA DALLA PROVA DEL TRIBUTO O DELL'ESENZIONE DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354897-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - OMESSA ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO CATASTALE - INDETERMINABILITA DEL VALORE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - NON SORRETTA DALLA PROVA DEL TRIBUTO O DELL'ESENZIONE DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA.*

Le cause relative ad immobili (azioni reali) non possono essere ritenute di valore indeterminabile, e, quindi, di Competenza del tribunale, solo in base al fatto che non risulti esibito il certificato catastale relativo all'immobile del quale si tratti o non risulti altrimenti dimostrato, dall'attore, quale tributo diretto verso lo stato gravi sull'immobile stesso; pertanto, qualora il convenuto eccepisca la incompetenza per valore del pretore, la relativa eccezione deve essere disattesa se non sia sorretta dalla dimostrazione del tributo, o dalla prova che l'immobile ne sia esente, non potendo trovare applicazione, in tal caso, il criterio legale della moltiplicazione per il coefficiente previsto dal primo comma dell'art 15 cod proc civ e venendo a mancare, peraltro, la dimostrazione della situazione negativa (di non sottoposizione a tributo) che e presupposto per l'applicazione del criterio sussidiario della valutazione ex actis o della presunzione di valore indeterminabile di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. (Conf 948'67, mass n 327184).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)