Sez. 2, Sentenza n. 948 del 10/05/1967 (Rv. 327184 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE INDETERMINABILE - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - ONERE DELLA PROVA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VALORE INDETERMINABILE - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - ONERE DELLA PROVA.*
Le cause relative a beni immobili (azioni reali) non possono essere ritenute di valore indeterminabile e, quindi, di Competenza del tribunale se non quando si verifichi una situazione realmente negativa (non sottoposizione dell'immobile a tributo), la quale non puo essere presunta in base al solo fatto che l'attore abbia omesso di produrre il certificato catastale o di fornire altrimenti la dimostrazione del tributo. Il convenuto, il quale eccepisca l'incompetenza per valore del pretore, deve provare la misura del tributo oppure che l'immobile sia esente. In difetto di prova l'eccezione stessa deve essere disattesa, cio in quanto, mancando la prova del tributo, non puo funzionare il criterio legale della moltiplicazione per il coefficiente di cui all'art. 15 comma primo cod.proc.civ., mancando la dimostrazione di quella situazione negativa di non sottoposizione a tributo che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'ultimo comma del citato art. 15, non puo soccorrere, ai fini della Determinazione del valore della causa, il criterio sussidiario della valutazione ex actis o la presunzione del valore indeterminabile. (Conf. 729-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)