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Sez. 3, Sentenza n. 3792 del 22/11/1974 (Rv. 372306 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372306-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce solo che queste siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte solo parzialmente soccombente, senza alcun Obbligo di motivare espressamente circa il mancato uso della facolta di compensazione. (Conf 3402'72, mass n 361261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)