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Sez. 2, Sentenza n. 3402 del 15/11/1972 (Rv. 361261 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE PARZIALE O TOTALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361261-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE PARZIALE O TOTALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce solo che queste siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte solo parzialmente soccombente, senza alcun Obbligo di motivare espressamente circa il mancato uso della facolta di compensazione. (Conf 532'72, mass n 356535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)