Sez. 6, Sentenza n. 935 del 28/10/1988 Ud. (dep. 24/01/1989) Rv. 180267 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI DROGA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI DROGA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sussiste tutte le volte che tre o più persone si accordino per la realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza in materia di sostanze stupefacenti, sempre che tale accordo abbia carattere di permanenza, ossia sia diretto a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati e, inoltre, sia sorretto da un'organizzazione, anche rudimentale, comunque idonea per la realizzazione della comune attività criminosa: per l'esistenza del reato non è necessaria l'effettiva consumazione dei delitti programmati. (Conf mass n 178751; (Conf mass n 176790; (Conf mass n 176772).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)