Sez. 6, Sentenza n. 15365 del 13/06/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185816 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Il fatto incriminato dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 non richiede la sussistenza di una complessa e articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche e di importanti strumenti operativi, bastando, invece, la sussistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il proseguimento del fine comune. Sul piano soggettivo, poi, non è necessario che sia intervenuto un fatto espresso, ma è sufficiente che tutti gli associati siano portati ad operare, anche in assenza di un accordo, sulla consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale. (V mass n 167564; (Conf mass n 176790; (Conf mass n 180267, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)