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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23775 del 11/10/2017 (Rv. 646045 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO | Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato sostanziale ed idoneità a costituire titolo per l'ammissione al passivo - Mancanza di opposizione - Decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646045-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietà, aveva affermato il proprio diritto all’ammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)