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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9933 del 20/04/2018 (Rv. 648892 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Opposto dal debitore poi fallito - Opponibilità alla massa fallimentare - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648892-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 645, Cod. Civ. art. 653, Cod. Civ. art. 654, Cod. Civ. art. 647

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)