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Sez. 1, Ordinanza n. 2334 del 18/12/2009 Cc. (dep. 19/01/2010) Rv. 246314 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento ex art. 41 bis ord. pen. - Reclamo - Possibilità di enunciare nuovi motivi davanti al tribunale di sorveglianza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246314-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 ter e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevedono la facoltà di enunciare, davanti al tribunale di sorveglianza, motivi nuovi a sostegno del reclamo proposto avverso il provvedimento applicativo del regime detentivo differenziato, per l'impossibilità di individuare nella disciplina del riesame cautelare il termine di comparizione da cui trarre il giudizio di una irragionevole disparità di trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)