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Sez. 1, Sentenza n. 15982 del 17/09/2013 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 261989 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi - Procedimento - Reclamo - Motivi a sostegno - Necessità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261989-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi premio ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi che vanno anch'essi presentati nel termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30-bis, comma terzo, ordinamento penitenziario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'ammissibilità di motivi di censura alla decisione del primo giudice nuovi rispetto a quelli addotti con il reclamo e proposti con memorie integrative dopo il decorso delle ventiquattro ore).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)